Lo stato riconosce un credito d’imposta del 25% per gli investimenti in attività̀ di ricerca e sviluppo delle spese sostenute in aggiunta, rispetto alla media degli stessi investimenti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ex l’art. 3 DL 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014).
Questa percentuale è aumentata al 50% per l’eccedenza proporzionalmente riferibile alle spese:
- per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività̀ di ricerca e sviluppo;
- per i contratti stipulati con università̀, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività̀ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative sempre per il diretto svolgimento delle attività̀ di ricerca e sviluppo agevolabili, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Le attività̀ ammissibili per il credito fanno riferimento alla “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” (1). L’agevolazione è stata sostituita ed estesa da un nuovo credito d’imposta spettante anche per le attività̀ di innovazione tecnologica, tra cui quelle di design e ideazione estetica.
Le attività̀ qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, ossia l’impresa non può realizzare nuovi prodotti o processi o introdurre un miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti, applicando le tecniche o le conoscenze già disponibili in un determinato settore.
Affinché́, quindi, un’attività̀ sia qualificata come ricerca e sviluppo, deve presentare elementi di novità e creatività e, di conseguenza, anche un grado d’incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico.
Nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, le attività di ricerca e sviluppo che possono usufruire delle agevolazioni sono quelle che determinano il superamento di un ostacolo o di un’incertezza scientifica o tecnologica.
Non sono considerate attività̀ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività̀ innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo delle tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza e che non comportano un progresso delle conoscenze o delle capacità generali, bensì solo di quelle della singola impresa.
L’Agenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni relativamente alle attività̀ di design e di ideazione estetica, il cui obiettivo è la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentano elementi di novità̀ rispetto alle collezioni o campionari precedenti. L’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto tali attività̀ non agevolabili ai fini del credito d’imposta in commento, in quanto, l’unico “effetto tecnico” delle stesse riguarda, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto.
Sono escluse anche le attività̀ relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere i dati riguardanti i gusti e le abitudini dei consumatori, e quelle concernenti la valutazione di gradimento dei prodotti, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione e, corretto posizionamento di una nuova collezione e, quindi, per l’individuazione del mercato di riferimento.
In linea generale, sono escluse dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo (art. 3 DL 145/2013) tutte le attività̀ finalizzate alla modifica dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma che comunque non comportano la risoluzione di incertezze di carattere scientifico e tecnologico, trattandosi d’innovazione in ambito marketing.
Le attività̀ di design e ideazione estetica se finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali e se soddisfano i requisiti della novità̀, significatività̀ e non ripetibilità̀, possono rientrare nella disciplina del credito d’imposta (art. 1 c. 198-209 L. 160/2019). Tale credito è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 2 milioni.
Chi può avere l’agevolazione:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti
Per cosa:
Per le spese in “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”, ossia per le attività svolte nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più̀ incertezze scientifiche o tecnologiche.
Per le attività di design non sono considerate spese in ricerca e sviluppo quelle di attività che apportano migliorie estetiche o di marketing.
Quanto:
Un credito d’imposta del 25%, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Oppure:
Il credito è aumentato al 50% per l’eccedenza proporzionalmente per le spese:
1.per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività̀ di ricerca e sviluppo;
2.per i contratti stipulati con università̀, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività̀ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
3.con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative sempre per il diretto svolgimento delle attività̀ di ricerca e sviluppo agevolabili, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Quali agevolazioni per le attività di design e ideazione estetica?
Solo se soddisfano i requisiti della novità, significatività e non ripetibilità̀, possono rientrare nella disciplina del credito d’imposta:
in misura pari al 10%, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, nel limite massimo annuale di € 2 milioni.
Fonti:
(1) Definizioni contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Com. Commissione Europea 27 giugno 2014 C-198/01, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (Circ. AE 16 marzo 2016 n. 5/E, Circ. AE 17 maggio 2022 n. 14/E) e riprese dal Manuale di Frascati dell’OCSE (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Developmen), di cui si avvale la Commissione Europea per classificare le attività e, di conseguenza, verificare l’applicazione della disciplina del credito d’imposta in esame.
Ris. AE 26 luglio 2022 n. 41/E
art. 3 DL 145/2013
art. 1 c. 198-209 L. 160/201