Il D.lgs n. 14/2019 ha modificato il dettato dell’art. 2086 istituendo per l’imprenditore l’obbligo di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Con l’articolo 2086 c.c. è nato un nuovo tipo di obbligo in capo all’organo amministrativo: gestire l’impresa, dotandola di assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare eventuali sintomi di crisi e garantire la continuità dell’impresa.
Per assetto organizzativo si intende il sistema organizzativo aziendale rappresentato dall’organigramma e dall’insieme di tutte le funzioni (funzionigramma), attraverso cui si verifica che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità e sia in grado di emanare direttive e procedure. Inoltre, queste procedure e direttive devono essere comunicate attraverso un sistema informativo appropriato per le varie aree operative.
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità della missione dell’azienda, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e consente agli amministratori l’adozione immediata di misure idonee alla sua rilevazione e alla messa in atto di misure correttive.
Con la modifica di questo articolo si intende promuovere nelle aziende da un lato una “cultura della misurazione”, e dall’altro una “cultura della programmazione”. Infatti, attraverso il monitoraggio di indici che rilevino eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, si intende garantire la continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi, anche attraverso la verifica della sostenibilità dei debiti. Per prevenire i segnali di allarme, il legislatore ha anche fornito una lista di lista di controllo particolareggiata per effettuare il test pratico (Test_Pratico.xlsx (live.com)) sulla situazione aziendale per definire obiettivi e strategie e, nel caso, verificare la perseguibilità del risanamento.
In questo quadro, risulta fondamentale dotarsi di strumenti efficaci per l’analisi della continuità aziendale come un sistema contabile adeguato e un sistema di analisi dati efficace e libero il più possibile da visioni soggettive che sottostimino i rischi.
I principali strumenti per l’analisi della continuità aziendale sono:
- Un sistema contabile adeguato, ossia l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa
- Analisi di bilancio dell’azienda, se possibile confrontata con l’analisi dei competitor
- Il rendiconto finanziario
- Il budget semestrale
- Il piano economico industriale almeno triennale.
In definitiva con questa normativa, predisporre un sistema di controllo aziendale è divenuta una priorità per garantire la continuità aziendale, così come l’informare tempestivamente l’imprenditore e il consiglio di amministrazione. Per sostenere gli imprenditori e adempiere ai nuovi obblighi di legge, i dottori commercialisti svolgono sempre più una funzione attiva nel controllo economico-finanziario che non è più soltanto un adempimento burocratico per rispondere all’obbligo di certificare. L’applicazione di questa normativa riguarda sempre di più anche le piccole e medie imprese per le quali dotarsi di strumenti controllo sarà fondamentale.
Per completezza, si riportano di seguito anche gli elementi (in vigore alla data attuale, potrebbero essere sottoposti a modifiche) che indicano già la presenza di squilibri nell’impresa:
- L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- L’esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie, che comportano l’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies):
- 4.1 debito verso l’Inps per contributi previdenziali, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, scaduto da più di 90 giorni superiore al 30% di quelli dell’esercizio e superiore a € 15.000;
- 4.2 debito verso l’Inps per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore a € 5.000;
- 4.3 debito verso l’Inail per premi assicurativi scaduti da più di 90 giorni e superiore a € 5.000;
- 4.4 debito per Iva, risultante dalla comunicazione periodica, scaduto e non versato superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
- 4.5 debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di 90 giorni superiore a € 100.000 per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e a € 500.000 per le altre società (società di capitali).
Cosa:
L’art 2086 richiede che le aziende si dotino di un “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile” in modo da rilevare tempestivamente segnali di crisi e garantire la continuità aziendale.
Quali strumenti diventano indispensabili?
Per ogni azienda, anche le piccole e medie, diventano fondamentali questi strumenti:
- Un sistema contabile adeguato
- Un’analisi di bilancio dell’azienda, se possibile confrontata con l’analisi dei competitor
- Il rendiconto finanziario
- Il budget semestrale
- il piano economico industriale almeno triennale.
Cosa cambia:
La normativa richiede sempre di più un ruolo attivo di controllo di tutti gli indici economici e finanziari e patrimoniali per prevenire la crisi d’impresa e quindi sia il ruolo degli amministratori sia dei professionisti si modifica e verso una maggiore specializzazione.
Fonti:
Articolo 2086 Codice civile
Fiscal Focus n.41 del 12/10/2022
Crisi d’impresa: auto-diagnosi attraverso il test pratico on-line, quotidianopiù Giuffré